Statuto |
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Titolo I - costituzione - Sede - Scopo. Articolo 1 |
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E' costituita una associazione di rilevanza sociale e morale e di volontariato sotto la denominazione: "ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE CON SOGGETTI IPOTIROIDEI" di seguito denominata "Associazione". |
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Articolo 2 |
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La Associazione ha sede presso la Clinica Pediatrica Ospedale "San Raffaele", via Olgettina 60 in Milano. Ha carattere laico, non ha alcun fine di lucro e può assumere personalità giuridica. |
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Articolo 3 |
La Associazione ha per scopo:
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promuovere la sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie verso la patologia dell'ipotiroidismo, per un miglioramento dei servizi pubblici atti ad assicurare un''assistenza globale ai soggetti ipotiroidei ed alle loro famiglie;
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promuovere la ricerca clinica e scientifica nel campo dell'ipotiroidismo congenito;
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promuovere il sostegno alle famiglie dei bambini ipotiroidei;
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collaborare con le strutture di zona per garantire l'assistenza a famiglie con problematiche particolari;
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promuovere la pubblicazione di materiale divulgativo e l''organizzazione di conferenze o quant''altro, con lo scopo di informare correttamente e meglio collaborare con le strutture di base;
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stabilire rapporti di cooperazione con altre associazioni e organizzazioni che promuovono attività di volontariato in campo sociale e sanitario.
Nell'ambito della propria funzione di utilità sociale la Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per concorrere, fermo restando il suo carattere di volontariato, al raggiungimento degli obiettivi previsti dal quadro legislativo socio-sanitario e socio-assistenziale, sia statale che regionale. |
Titolo II - Patrimonio. Articolo4 |
Il patrimonio della Associazione è rappresentato dai contributi e quote degli associati, contributi e sovvenzioni di Enti pubblici e privati, da donazioni, liberalità ed altre sovvenzioni spontanee elargite da Enti pubblici, privati e singoli cittadini.
La Associazione non riconosce stipendi, previdenze, assicurazioni per le cariche sociali o per le incombenze svolte a vantaggio dei soci; consente il rimborso delle spese sostenute dai soci in nome e per conto della stessa. |
Titolo III - Soci. Articolo5 |
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I fondatori saranno i soci iniziali della Associazione.
L'adesione alla Associazione implica l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo e il versamento delle quote annuali stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo; è aperta a tutte le persone fisiche, di cittadinanza italiana o straniera, maggiori di età, ovunque residenti, che condividano le finalita dell'associazione.
Gli associati il cui contributo eccede l'ammontare annuale fissato dal Consiglio Direttivo, avranno la qualifica di "Soci Sostenitori" per l'anno nel quale avranno corrisposto il contributo maggiorato.
Il diritto di voto in Assemblea spetta a tutti i soci, sempre che essi siano in regola con i pagamenti delle quote annuali dovute. |
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Articolo 6 |
L'appartenenza alla Associazione cessa:
a)
per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
b)
per decesso;
c)
per esclusione, che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. L'associato, la cui esclusione sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo, può opporsi a tale delibera ricorrendo entro trenta giorni dalla data di notificazione della delibera alla Assemblea. Tale ricorso dovrà essere posto all'ordine del giorno della Assemblea Ordinaria più prossima;
d)
per morosità, qualora l'associato non abbia versato i propri contributi per due anni consecutivi. |
Titolo IV - Organi della Associazione. Articolo 7 |
Gli organi della Associazione sono:
1)
L'Assemblea degli associati;
2)
Il Consiglio Direttivo;
3)
Il Presidente;
4)
Il Collegio dei Revisori. |
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Articolo 8 |
L''Assemblea, legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati.
Le deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. |
Articolo 9 |
Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o comunque in qualsiasi momento qualora particolari esigenze lo richiedano. |
Articolo 10 |
L'Assemblea ordinaria delibera:
a)
sulla nomina del Consiglio Direttivo;
b)
sull'approvazione del Bilancio che, nella fattispecie è costituito in due parti: una relativa al Bilancio Preventivo e una relativa a quello Consuntivo;
c)
sul ricorso degli associati esclusi;
d)
sulle linee programmatiche generali;
e)
su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo, che non rientri nella competenza della Assemblea Straordinaria. L'Assemblea Straordinaria delibera:
a)
sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
b)
sullo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale. |
Articolo 11 |
Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante avviso di convocazione diretto a tutti gli associati per comunicazione al domicilio risultante dai registri dell'Associazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e delle materie da trattare. L'avviso deve essere raccomandato o consegnato alla posta almeno quindici giorni prima.
Le Assemblee devono essere comunque convocate quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. |
Articolo 12 |
Le assemblee ordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite quando sia intervenuta piu della meta degli associati.
Le Assemblee ordinarie in seconda convocazione sono regolarmente costituite qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.
Le Assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti o rappresentati per delega. |
Articolo 13 |
Le Assemblee straordinarie in prima convocazione deliberano quando sia intervenuta piu della meta degli associati. Le Assemblee straordinarie in seconda convocazione deliberano qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Le Assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole espresso personalmente o per delega da almeno i due terzi degli associati presenti o rappresentati. |
Articolo 14 |
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, le Assemblee sono presiedute da una delle persone legalmente intervenute designata dalla maggioranza dei presenti.
Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale.
Spetta al presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalita e l'ordine delle votazioni. |
titolo V - Consiglio Direttivo. Articolo 15 |
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a quindici, secondo quanto stabilirà l'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo formato alla costituzione dell'Associazione e composto da 14 (quattordici) consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Associazione a cui spetta la gestione e l'amministrazione della stessa, fatte salve le materie di specifica e tassativa competenza degli altri organi.
I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi membri.
Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. |
Articolo 16 |
Il Consiglio Direttivo puo eleggere nel suo seno un Comitato Esecutivo composto da tre consiglieri di cui farà parte di diritto il Presidente. |
Articolo 17 |
Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni al Presidente o ad una o piu persone fisiche, determinando i limiti di tale delega, sia nel merito che temporalmente. |
Articolo 18 |
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare altri membri quando per qualsiasi ragione vengono a mancare quelli in carica. I membri cosi nominati resteranno in carica fino alla prossima Assemblea che potra confermarli in carica o nominarne altri fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
La appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
a)
per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Segretario;
b)
per decesso;
c)
per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un consigliere non partecipi a cinque riunioni del Consiglio senza che la sua assenza sia giustificata da validi motivi. La deliberazione deve essere adottata dal Consiglio stesso. |
Articolo 19 |
Entro trenta giorni dalla nomina, il Consiglio, su convocazione del membro più anziano, si riunisce per eleggere al suo interno le cariche di Presidente e di Vice-Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è contestualmente il Presidente della Associazione. |
Titolo VI - Rappresentazione e firma sociale. Articolo 20 |
Il potere di rappresentare la Associazione davanti a terzi ed in giudizio nonchè quello di firmare nel nome della Associazione spetta al Presidente.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. |
Titolo VII - Collegio dei revisori. Articolo 21 |
La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, anche esterni all'Associazione eletti annualmente dalla Assemblea degli associati.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. |
Titolo VIII - Bilancio sociale. Articolo 22 |
L'esercizio sociale chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo compilera il bilancio con il conto dei Profitti e delle Perdite, corredato da una relazione sull'andamento della gestione sociale. In seguito, su proposta del Consiglio Direttivo, la Assemblea approverà il bilancio. |
Titolo IX - Durata della Associazione e scioglimento. Articolo 23 |
La durata della Associazione è illimitata. |
Articolo 24 |
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In caso di scioglimento della Associazione i beni della stessa, dopo il pagamento degli eventuali debiti, saranno devoluti ad Associazioni ed Istituti aventi scopo analogo a quello contemplato nell'art. 3) del presente Statuto e non aventi fine di lucro. A tale fine l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori. |
Titolo X - Rinvio. Articolo 25 |
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio alla legislazione italiana vigente in materia. |
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Atto redatto presso lo Studio del Notaio dott. Mario Galbiati, via Montello 1, Seregno (MI), il 9 giugno 1993, n. 68519 di Repertorio, n. 16925 di racc., registrato a Desio (MI) il 23 giugno 1993 al n. 1931 mod. 1 |
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